14/09/2021
A TUTTI GLI UTENTI
Oggetto: Accesso ai locali scolastici ai sensi del DL 122/2021
Si ricorda a tutte le persone in indirizzo che, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2:
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti” e art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”
Per quanto superfluo, si ricorda anche che chi accede ai locali scolastici deve:
- indossare una mascherina di tipo chirurgico e registrare una temperatura corporea non superiore a 37,5° o manifestare altri sintomi evidenti riconducibili al Covid-19;
- non deve provenire da zone a rischio senza aver rispettato i periodi di quarantena prescritti;
- non deve aver avuti contatti stretti con persone positive nei 14 gg. precedenti senza l’utilizzo di DPI adeguati.
Si precisa, altresì, che gli studenti che entrano nelle sedi per iscriversi non sono obbligati ad avere il green pass.
Alla data odierna non sono coinvolti nemmeno gli iscritti al test della Prefettura. La situazione è in evoluzione, quindi seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti