Elezioni Organi Collegiali 2021-22: Disposizioni della Dirigente


11/10/2021

 

A TUTTI GLI UTENTi

 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021- 2024: scadenziario e indicazioni sulla procedura ordinaria.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto,

VISTA la Nota Ministeriale DSGOV prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la nota USR Lombardia, prot. n. R.U. 22302 dell’08.10.2021, con la quale sono fissate, per domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;

DISPONE

la notifica al personale della scuola e alle famiglie degli alunni dello scadenzario relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024.

SCADENZARIO

1) Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto;

2) Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale;

3) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente  le votazioni (17/10/2021);

4) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (27/10/2021);

5) Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi;

6) Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni;

7) Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle ore 09.00 del 20° giorno (01/11/2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (06/11/2021) antecedente le votazioni.

Ciascuna lista può essere presentata:

– per il personale ATA, da almeno n. 2 presentatori di lista;

– per il personale docente, da almeno n. 15 presentatori di lista;

– per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista.

8) Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12,00 del 06/11/2021);

9) Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno al 2°giorno antecedente le votazioni;

10) Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (01/11/2021);

11) Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (16/11/2021);

12) Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 20/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 21/11/2021;

13) Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;

14) Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;

15) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;

16) Convocazione Consiglio d’Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

 

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA (O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.)

Si precisa che:

➢ Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

➢ L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10). L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).

➢ L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14).

➢ Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

➢ Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:

− componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;

− componente studenti ed eventuali genitori: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;

− componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione elettorale (presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto) nelle ore d’ufficio.

➢ Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da 4 parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre un documento valido di riconoscimento.

➢ Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all’eletto di rinunciare alla nomina.

➢ Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

➢ L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

➢ Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra croce sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e ss. mm. ed ii.