Indizione delle ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei corsisti e dei genitori, delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe – A. S. 2022-2023.


Cinisello B, 7/10/2022

 

Al Direttore SGA – sede
Alle Famiglie
Agli Alunni
Al Personale Docente e Ata
All’Albo D’Istituto anche Web

 

Oggetto: Indizione delle ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei corsisti e dei genitori, delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe – A. S. 2022-2023

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. N.297 del 16 aprile 1994, art.5;
VISTO il DPR 263 del 2012, art.7;
VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 e successive mm.e ii.;
VISTA la nota dell’USR per la Lombardia – prot. n. 27660 del 3.10.2022 avente ad oggetto:
“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

DECRETA

Art. 1 – Sono indette, per l’anno scolastico 2022/2023, le elezioni dei seguenti rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Classe – n. 3 studenti per classe;
Art. 2 – Le votazioni si svolgeranno nella settimana ricompresa tra il 24 e il 28 ottobre 2022
secondo le seguenti modalità:
a conclusione delle attività didattiche, assemblee di classe, costituzione e insediamento dei
seggi elettorali (Il presidente nella persona del docente dell’ultima ora e 2 scrutatori
individuati tra gli studenti presenti); a seguire verranno svolte le operazioni di voto, quindi lo
spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. L’ultimo turno serale potrà anticipare le
operazioni un’ora prima dell’avvio delle attività didattiche.

 

I docenti coordinatori dei Consigli di livello sono delegati a presiedere le assemblee di classe
che tratteranno il seguente ordine del giorno:

a. esame dei primi eventuali problemi della classe indicati dagli studenti e dall’insegnante
che presiede l’assemblea

b. comunicazioni sui compiti e sulle procedure di elezione dei n. 3 studenti nel consiglio di
livello.
Per ragioni organizzative si potranno costituire seggi comuni a più classi appartenenti alla
medesima sede. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione
di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate.
c. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe:

1. si può esprimere una sola preferenza
2. tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili
3. non è ammesso il voto per delega
4. in caso di parità si procede alla nomina del candidato più anziano
5. vengono eletti n. 3 rappresentanti per classe.

 

Art. 4 – Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all’Istituto;
Art. 5 – Le elezioni dei rappresentanti dei corsisti hanno luogo, per ciascuna sezione o classe
attivate;
Art. 6 – Ogni Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori ed è
predisposta un’urna elettorale per ogni sezione o classe. (qualora risultasse impossibile la
costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso provvederà a costituire un
seggio unico, composto secondo le modalità descritte).
Art. 7 – Il Seggio predispone delle schede per l’espressione del voto costituite da fogli di
eguale grandezza. All’interno di ogni scheda, prima della distribuzione agli elettori, il
Presidente del seggio appone la propria firma.
Art. 8 – Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
Art. 9- Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In
mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio.
Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un
altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un
componente del seggio.
Art.10 – Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile
accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Art.11 – Gli elettori possono esprimere una sola preferenza.
Art.12 – In caso di omonimia nella lista, gli elettori debbono precisare la data di nascita nella
preferenza espressa.
Art.13 – Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento.

Art.14 – Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.
Art.15 – Completate le operazioni di scrutinio, il Seggio proclama gli eletti.
Art.16 – Ciascun Presidente di seggio, subito dopo la proclamazione degli eletti, redige un
conciso processo verbale che, sottoscritto dallo stesso e dagli Scrutatori, è trasmesso agli
uffici di Segreteria.
Art. 17 – Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all’ Albo
dell’Istituto.
Art. 18 – Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati, che ne abbiano interesse,
possono presentare ricorso, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni
successivi.
Art. 19 – Alle Assemblee di classe e di interclasse partecipano tutti i docenti, ognuno per la
propria classe o interclasse. Per l’anno scolastico in corso, per le operazioni di cui al
presente decreto, sono incaricati ad assumere il coordinamento di dette Assemblee i
coordinatori dei consigli di classe.

Note per gli Elettori
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento
Covid19.

 

ALLEGATO – CIRCOLARE_ELEZIONI_RAPPRESENTANTI_22.23.pdf.pades